IL TRIBUNALE
   Letti gli atti del procedimento penale sopraindicato;
   Rilevato  che  in  data  15  ottobre  1996  il p.m. presso l'allora
 pretura circondariale di  Pistoia  disponeva  il  rinvio  a  giudizio
 dell'imputato   Guizzotti   Stefano  in  atti  generalizzato  per  la
 violazione degli artt.  81 del c.p., 1/2 del d.-l. n. 463/1983 (conv.
 in legge n. 638/1983) per aver  omesso  di  versare  all'I.N.P.S.  di
 Pistoia   nei   termini   di   legge  le  ritenute  previdenziali  ed
 assistenziali a carico dei  lavoratori  dipendenti  relativamente  ai
 periodi da giugno 1993 a tutto novembre dell'anno 1995;
   Rilevato  che,  con atto depositato presso la cancelleria di questo
 ufficio in data 29 gennaio 1999, la difesa dell'imputato  -  premesso
 che  il  Guizzotti aveva provveduto a presentare nei termini previsti
 dal   d.-l.   n. 79/1997 (conv. nella  legge  n.  140/1997)  la  c.d.
 domanda  di regolarizzazione contributiva all'Istituto previdenziale,
 provvedendo regolarmente al pagamento della somma  rateale  (30  rate
 bimestrali)  -  chiedeva  ex    art.  129/469  del c.p.p. sentenza di
 proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato ascritto;
   Rilevato, ancora, che all'udienza  dibattimentale  del  2  febbraio
 1999,  il  difensore,  preso atto dell'impossibilita' di addivenire a
 tale declaratoria essendo  ancora  in  corso  il  pagamento  rateale,
 chiedeva  termine  per il versamento della somma residua da parte del
 proprio assistito;
   Rilevato, inoltre, che all'udienza odierna l'imputato, in  sede  di
 esame,  asseriva  di aver sempre regolarmente provveduto al pagamento
 delle somme previste per un totale di oltre 90  milioni,  comprovando
 tale  asserzione  con la produzione di un'attestazione I.N.P.S. del 4
 ottobre   1999  nella  quale  si  da  atto  del  pagamento  da  parte
 dell'imputato non solo della  somma  di  oltre  22  milioni  di  lire
 relativa  al  primo  condono eseguito ex d.-l.  n. 166/1996, ma anche
 dei successivi condoni ex d.-l. n. 538/1996  e,  per  quanto  qui  di
 interesse, di quello previsto dalla legge n. 140/1997 i cui pagamenti
 risultano regolari ed ancora in corso sino al maggio 2001;
   Rilevato,  infine,  che  il  p.m.  -  in  sede  di discussione - ha
 richiesto la condanna dell'imputato e che la difesa ha richiesto o la
 concessione  di  un  termine  per  provvedere  alla  regolarizzazione
 contributiva  con  il  pagamento integrale della somma prevista o, in
 subordine, pronuncia ex art. 531 del c.p.p. per estinzione del  reato
 dovendosi  comunque  ritenere  sufficiente ai fini dell'estinzione il
 pagamento di quanto sinora versato ovvero, in estremo  subordine,  la
 condanna  al  minimo della pena con la concessione dei doppi benefici
 di legge;
   Ritenuta  la  necessita'  di  sollevare  ex  officio  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma 230 della legge n.
 662/1996 come richiamato dall'art. 4, comma 6, del d.-l.  n.  79/1997
 (conv.  in  legge  n.  140/1997)  nella parte in cui non prevede che,
 oltre i provvedimenti  di  esecuzione,  anche  quelli  giudiziari  di
 merito in corso in qualsiasi stato e grado siano "sospesi per effetto
 della  domanda  di  regolarizzazione  e  subordinatamente al puntuale
 pagamento delle somme determinate agli effetti del presente  articolo
 alle  scacenze  dallo stesso previste", in relazione all'art. 3 della
 Costituzione;
                             O s s e r v a
   L'art. 4 del d.-l. n. 79/1997 (conv. nella legge n. 140/1997), reca
 disposizioni  in  materia  di   condono   previdenziale   e   prevede
 l'ammissione  dei  soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei
 premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi  omessi
 o   pagati   tardivamente,   a  regolarizzare  la  propria  posizione
 attraverso un    meccanismo  che  prevede  il  versamento  agli  enti
 impositori di quanto dovuto a titolo di contributi e premi maggiorati
 dell'interesse  pari  al 10% annuo.  In tal senso, peraltro, la norma
 prevede  la  possibilita'  per  il  debitore  di  accedere  alla  c.d
 regolarizzazione  contributiva  in  30 rate bimestrali consecutive di
 eguale importo ed, in tal caso,   l'importo  delle  rate  comprensive
 degli  interessi nella misura del 7% annuo e' calcolato applicando al
 debito un coefficiente indicato dalla tabella A) allegata al decreto.
   Il comma 6 dell'art. 4 della legge cit.  prevede  una  clausola  di
 salvezza  per le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 228, 230 e
 232 della legge n. 662/1996.
   Proprio il comma 230, infatti,  prevede  che  la  "regolarizzazione
 estingue  i reati previsti leggi speciali in materia di versamento di
 contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e
 per ogni altro onere accessorio  connessi  con  le  violazioni  sulle
 norme  del  collocamento, nonche' la denuncia e con il versamento dei
 contributi e premi medesimi".
   Tale disposizione, in particolare, risulta di indubbia applicazione
 alla fattispecie oggetto di vaglio dibattimentale da parte di  questo
 decidente, posto che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali
 ed  assistenziali  per  il  periodo  indicato  rientra nella astratta
 previsione normativa di cui all'art. 1, comma 230, della  legge    n.
 662/1996,  come  richiamato  dal  comma  6 dell'art. 4 della legge n.
 140/1997.
   L'imputato Guizzotti, peraltro, pur avendo  presentato  domanda  di
 regolarizazione  contributiva  ed  essendo stato ammesso al pagamento
 rateale in 30 rate bimestrali si trova, allo stato,  a  dover  essere
 giudicato  senza  poter  far  valere  il realizzarsi della prescritta
 causa estintiva, posto che la speciale causa di  estinzione  prevista
 dalla   normativa citata, esplica la propria efficacia unicamente con
 l'avvenuta regolarizzazione della  posizione  contributiva,  come  si
 desume dal chiaro tenore letterale della norma che cosi' recita:  "la
 regolarizzazione  estingue  i reati", laddove, se diversamente avesse
 disposto, avrebbe dovuto includere tra le cause  estintive  anche  la
 mera  presentazione  della  domanda  di regolarizzazione contributiva
 ovvero il parziale pagamento dei ratei bimestrali.
   Nessuna  arbitraria  estensione   dell'applicazione   della   causa
 estintiva  in  questione,  peraltro, e' ammissibile nel caso in esame
 non solo per la natura  delle  norme  penali  che  introducono  cause
 estintive   del   reato   che   sono   da   considerarsi  di  stretta
 interpretazione, ma soprattutto perche' il  legislatore,  laddove  ha
 voluto  attribuire effetti  particolari (estintivi o sospensivi) alla
 presentazione di una domanda di regolarizzazione lo ha  espressamente
 preveduto  (v.,  ad  es.,  la materia del condono edilizio ex art. 39
 della legge n. 724/1994, ovvero in tema di sanatoria  ex  art.  13/22
 della   legge   n.   47/1985  o,  piu'  specificamente,  proprio  con
 riferimento alla materia previdenziale, quanto previsto dall'art.  2,
 commi 1 e 2 del d.lgs.  n. 211/1994).
   Il  Guizzotti,  pertanto, allo stato non puo' beneficiare ne' della
 speciale causa estintiva ne' di alcuna sospensione  del  procedimento
 penale  (o  di  puro e semplice rinvio del dibattimento) in attesa di
 regolarizzare la propria posizione contributiva mediante il pagamento
 integrale dei ratei bimestrali.
   Orbene, la mancata previsione della  sospensione  del  procedimento
 penale  (che,  invece,  e'  prevista  dal comma 230 dell'art. l della
 legge n. 662/1996  solo  per  i  "provvedimenti  di  esecuzione")  ha
 un'evidente  incidenza  nel    processo  sottoposto all'attenzione di
 questo  giudice,  poiche'  impedisce  il  realizzarsi  degli  effetti
 sostanziali  e  procedurali che da tale previsione conseguirebbero ex
 art. 159 del c.p.,  posto  che  -  allo  stato,  una  volta  conclusa
 l'istruttoria  dibattimentale  ed  esauritasi la discussione - questo
 decidente non potrebbe non adottare che una pronuncia  assolutoria  o
 di  condanna,  ma  giammai  dichiara estinto il reato per intervenuta
 estinzione, stante  l'inapplicabilita' della speciale causa estintiva
 richiamata in precedenza per  il  non  ancora  intervenuto  pagamento
 integrale delle somme rateizzate.
   E'  quindi,  evidente,  a  sommesso  avviso  del  giudicante,  come
 l'attuale situazione induca a ritenere configurabili  alcuni  profili
 di  incostituzionalita'  della  norma  in esame, posto che il sistema
 introdotto  dalla  normativa  richiamata   finisce   per   realizzare
 un'ingiustificata  disparita' di trattamento tra cittadini sulla base
 delle condizioni economiche, diparita' che si traduce in una  diversa
 possibilita' di far valere le proprie ragioni in giudizio. Sotto tale
 profilo,  non  sfugge  al  decidente  come la scelta di effettuare il
 pagamento in 30 rate  bimestrali  e'  una  scelta  discrezionale  del
 debitore  il  quale,  diversamente,  ben potrebbe definire la propria
 posizione  mediante  il  pagamento  in un'unica soluzione della somma
 dovuta.
   Tuttavia,  osserva  il  decidente,  normalmente  la  necessita'  di
 richiedere il pagamento rateale massimo (30 rate bimestrali) discende
 dalle  condizioni  economiche  del  debitore  che  non e' in grado di
 adempiere immediatamente, come nel  caso  di  specie  avuto  riguardo
 all'entita'  del  debito,  avendo il Guizzotti rappresentato - con la
 richiesta di pagamento  in  30  rate  bimestrali  -  gia'  da  subito
 all'I.N.P.S.  la propria impossibilita' di provvedere al pagamento in
 un'  unica soluzione. La disparita' di trattamento che in questa sede
 rileva, osserva peraltro il giudice,  si  risolverebbe  anche  in  un
 trattamento   ingiustificatamente   diverso  dei  cittadini  in  sede
 giurisdizionale, inducendo ad affermare i  principi  enunciati  dalla
 Corte  costituzionale con le sentenze n. 67/1960 e n. 21/1961, con le
 quali venne dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli istituti
 della cautio pro expensis e del solve et repete.
   E' ben  vero,  peraltro,  che  tali  istituti  avevano  una  natura
 giuridica   diversa   da   quello  oggi  in  discussione,     perche'
 subordinavano la possibilita' per il cittadino di  esperire  l'azione
 giudiziaria al pagamento preventivo di una somma, mentre l'ipotesi de
 qua non condiziona l'esercizio della tutela giurisdizionale.
   Piuttosto,  puo' osservarsi (come correttamente gia' evidenziato in
 altre ordinanze di rimessione: v., in termini: pretura  di  Milano  7
 luglio  1998,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  51  del 23
 dicembre 1998 ed, ancora, per ipotesi  analoga,  pretura  di  Milano,
 sezione  distaccata  di  Legnano  18  gennaio  1999, pubblicata nella
 Gazzetta
  Ufficiale n. 13 del 31 marzo 1999), come  il  caso  in  esame  possa
 essere  assimilato  all'istituto dell'oblazione, gia'   sottoposto al
 vaglio di costituzionalita' per diversi profili.
   A differenza di  quest'ultimo  istituto,  pero',  il  c.d.  condono
 previdenziale integra una sorta di autodenuncia all'a.g. in quanto il
 cittadino,  per  ottenere  l'estinzione  del reato, deve "confessare"
 all'I.N.P.S.   l'avvenuta consumazione del  reato,  essendovi  tenuto
 anche   se   l'ente   previdenziale   non   abbia   ancora   eseguito
 l'accertamento ovvero contestato la relativa  violazione,  posto  che
 comunque  la presentazione della domanda deve avvenire nei termini di
 legge.
   Pertanto, una volta presentata la domanda, il debitore che non  sia
 in grado di adempiere in un'unica  soluzione al pagamento della somma
 dovuta  deve  subire  un  processo  penale  e gli effetti negativi di
 un'eventuale  condanna  (cui,  si  noti,   spesso   ha   dato   causa
 autodenunciandosi   all'ente   previdenziale)   laddove,  invece,  il
 debitore che si trovi in situazione esattamente identica ma che possa
 disporre  di  maggiori  mezzi  finanziari  ben  puo'  provvedere   al
 pagamento  integrale  della  somma  dovuta, beneficiando dell'effetto
 estintivo previsto dalla normativa richiamata.
   Tale  disparita'  appare  a  giudizio  del  decidente,  del   tutto
 irragionevole  e  merita  di  essere censurata con la  sottoposizione
 all'accorto giudizio della Corte costituzionale.
   Ma v'e' di piu'. La precedente normativa (v., in proposito,  l'art.
 3,  comma  9  del  d.-l.  n.  103/1991,  convertito  nella  legge  n.
 166/1991), prevedeva la sospensione, dalla data di entrata in  vigore
 del  d.-l.  di tutti i procedimenti penali relativi ai reati previsti
 da  leggi  speciali  in materia di versamenti di contributi o premi e
 che l'art.   18, comma 15, della  legge  n.  724/1994  prevedeva  che
 l'accoglimento  della  domanda  di pagamento agevolato sospendesse "i
 provvedimenti di merito e di esecuzione in corso in qualsiasi fase  e
 grado, fino al totale pagamento delle somme determinate alle relative
 scadenze".
   Le  suddette  disposizioni  normative,  in particolare, prevedevano
 sempre  un  meccanismo  di  pagamento  rateale  ma  meno  dilazionato
 rispetto  a  quello  introdotto  dal  d.-l.  n.  79/1997  e,  dunque,
 prevedevano si' una disciplina meno favorevole per  i  cittadini  non
 abbienti,  ma  consentivano  loro  di  poter beneficiare dell'effetto
 sospensivo riconnesso alla semplice presentazione  della  domanda  di
 regolarizzazione  contributiva,  facendo  cosi' salva la possibilita'
 per l'imputato di ottenere gia' una  declaratoria  di  estinzione  in
 primo  grado  al  termine  del  periodo di sospensione conclusosi con
 l'integrale pagamento, cosa che l'attuale normativa non consentirebbe
 imponendo, diversamente, all'imputato di dover ricorrere - in caso di
 eventuale condanna - in secondo grado per poterne beneficiare,  senza
 peraltro  che  cio'  possa  sicuramente accedere, posto che la rapida
 definizione del  giudizio  d'appello  ed  un  eventuale  giudizio  di
 legittimita' potrebbero intervenire prima dell'integrale pagamento di
 tutti  i  ratei  bimestrali,  con  l'impossibilita' per l'imputato di
 accedere  alla  causa  estintiva   subendo   sentenza   di   condanna
 irrevocabile nonostante l'integrale pagamento intervenuto, purtroppo,
 successivamente all'esito di tutti i gradi di impugnazione.
   La  nuova  normativa,  quindi,  che  pure  concede  una  piu' ampia
 dilazione di pagamento ponendosi in un'ottica di maggior  favore  nei
 confronti  dei cittadini non abbienti, introduce pero' una disciplina
 irragionevole non consentendo loro di ottenere ne' la sospensione del
 giudizio in corso sino all'integrale pagamento dei ratei ne' di poter
 medio tempore beneficiare della causa estintiva  in  presenza  di  un
 pagamento parziale ovvero della semplice  presentazione della domanda
 di regolarizzazione contributiva.
   La   questione   di  legittimita'  costituzionale  appare,  infine,
 rilevante nel presente giudizio,  posto  che  nell'impossibilita'  di
 accogliere  le  richieste della difesa di sospensione o di estinzione
 del reato, questo decidente dovrebbe pervenire a giudizio nel  merito
 della  vicenda  tenuto  conto,  ancora,  che  dalla risoluzione della
 questione di costituzionalita' dipende la possibilita' per l'imputato
 Guizzotti di far valere, all'esito del  pagamento  integrale  dei  30
 ratei bimestrali, l'applicazione della speciale causa estintiva.
   Visti  gli  artt. 134 della Costituzione, 1, legge costituzionale 8
 febbraio 1948, n. 1 e 23 e segg., legge costituzionale 11 marzo 1953,
 n. 87;